Summorum Pontificum

VERSIONE IN ITALIANO DELLA LETTERA APOSTOLICA
DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
"MOTU PROPRIO DATA" SUMMORUM PONTIFICUM
SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970

I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maesta' un culto degno, ''a lode e gloria del Suo nome'' ed ''ad utilita' di tutta la sua Santa Chiesa''.

Da tempo immemorabile, come anche per l'avvenire, e' necessario mantenere il principio secondo il quale ''ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrita' della fede, perche' la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede''. (1)

Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di san Gregorio Magno, il quale si adopero' perche' ai nuovi popoli dell'Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del culto e della cultura accumulati dai Romani nei secoli precedenti. Egli comando' che fosse definita e conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il Sacrificio della Messa sia l'Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava nell'Urbe. Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache, che operando sotto la regola di san Benedetto, dovunque unitamente all'annuncio del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della Regola: ''Nulla venga preposto all'opera di Dio'' (cap. 43). In tal modo la sacra Liturgia celebrata secondo l'uso romano arricchi' non solo la fede e la pieta', ma anche la cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la liturgia latina della Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell'eta' cristiana, ha spronato nella vita spirituale numerosi Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtu' di religione e ha fecondato la loro pieta'.

Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse in modo piu' efficace questo compito: tra essi spicca s. Pio V, il quale sorretto da grande zelo pastorale, a seguito dell'esortazione del Concilio di Trento, rinnovo' tutto il culto della Chiesa, curo' l'edizione dei libri liturgici, emendati e ''rinnovati secondo la norma dei Padri'' e li diede in uso alla Chiesa latina.

Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il Messale Romano, che si sviluppo' nella citta' di Roma, e col passare dei secoli a poco a poco prese forme che hanno grande somiglianza con quella vigente nei tempi piu' recenti. ''Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici nel corso dei secoli seguenti assicurando l'aggiornamento o definendo i riti e i libri liturgici, e poi, all'inizio di questo secolo, intraprendendo una riforma generale'' (2). Cosi' agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, san Pio X (3), Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII. Nei tempi piu' recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessita' della nostra eta'. Mosso da questo desiderio, il nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970 per la Chiesa latina approvo' i libri liturgici riformati e in parte rinnovati. Essi, tradotti nelle varie lingue del mondo, di buon grado furono accolti da Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione tipica del Messale Romano. Cosi' i Romani Pontefici hanno operato ''perche' questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse nuovamente splendido per dignita' e armonia''. (4)

Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano imbevuto cosi' profondamente la loro cultura e il loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura pastorale nei confronti di questi fedeli, nell'anno 1984 con lo speciale indulto ''Quattuor abhinc annos'', emesso dalla Congregazione per il Culto Divino, concesse la facolta' di usare il Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII nell'anno 1962; nell'anno 1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera Apostolica ''Ecclesia Dei'', data in forma di Motu proprio, esorto' i Vescovi ad usare largamente e generosamente tale facolta' in favore di tutti i fedeli che lo richiedessero.

A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate gia' dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando sull'aiuto di Dio, con la presente Lettera Apostolica stabiliamo quanto segue:

Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI e' la espressione ordinaria della ''lex orandi'' (''legge della preghiera'') della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria della stessa ''lex orandi'' e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della ''lex orandi'' della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella ''lex credendi'' (''legge della fede'') della Chiesa; sono infatti due usi dell'unico rito romano.
Percio' e' lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le condizioni per l'uso di questo Messale stabilite dai documenti anteriori ''Quattuor abhinc annos'' e ''Ecclesia Dei'', vengono sostituite come segue:

Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, puo' usare o il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e cio' in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l'uno o l'altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, ne' della Sede Apostolica, ne' del suo Ordinario.

Art. 3. Le comunita' degli Istituti di vita consacrata e delle Societa' di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella celebrazione conventuale o ''comunitaria'' nei propri oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l'edizione del Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunita' o un intero Istituto o Societa' vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.

Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all'art. 2, possono essere ammessi - osservate le norme del diritto - anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volonta'.

Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l'unita' di tutta la Chiesa.
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII puo' aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festivita' si puo' anche avere una celebrazione di tal genere.
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi.
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono